CODICE DI CONDOTTA
CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE
Articolo 1
Finalità
Il presente Codice di condotta è finalizzato:
- al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- all’educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- alla piena consapevolezza di tutti i licenziati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- alla valorizzazione delle diversità;
- alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell’atleta;
- alla effettiva partecipazione di tutti i licenziati all’attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- alla rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell’atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- alla rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell’atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
Articolo 2
Doveri e obblighi dei licenziati
I soggetti di cui all’art. 4 devono:
-
- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri licenziati;
- astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;garantire la sicurezza e la salute degli altri licenziati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri licenziati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura dei conduttori ovvero loro delegati;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri licenziati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile di cui all’art. 14 del Modello organizzativo situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
Articolo 3
Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici
- I dirigenti sportivi e dei tecnici devono:
- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei licenziati, specie se minori;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei licenziati, in particolare se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i licenziati, in particolare se minori;
- promuovere un rapporto tra licenziati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il licenziato minore;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- comunicare e condividere con il licenziato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il licenziato minore, anche mediante social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il licenziato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui all’art. 14 del Modello organizzativo;
- impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari dei conduttori loro affidati;
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive del licenziato;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei licenziati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- segnalare senza indugio al Responsabile di cui all’art. 14 del Modello organizzativo situazioni, anche potenziali, che espongano i licenziati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
Articolo 4
Diritti, doveri e obblighi dei conduttori
- I conduttori partecipanti all’attività sportiva devono:
- rispettare il principio di solidarietà tra conduttori, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri conduttori;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri conduttori;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri conduttori e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri conduttori e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura dei conduttori ovvero ai loro delegati;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui all’art. 14 del Modello organizzativo;
- segnalare senza indugio al Responsabile di cui all’art. 14 del Modello organizzativo situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.
Articolo 5
Tutele e sanzioni disciplinari
- Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dal Modello organizzativo e controllo adottato dal Comitato organizzatore amici della Pedavena-Croce d’Aune A.S.D.;
- Nel caso in cui dovessero essere accertate condotte violative del Codice di condotta si applicherebbero le sanzioni previste dall’art. 17 del Modello organizzativo e controllo delle attività sportive, compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive.
- Laddove ne sussistono i presupposti, verrà tempestivamente informato l’Ufficio della Procura Federale.
- Inoltre, per qualsiasi violazione del presente Codice da parte dei soggetti a cui è rivolto, è fatto salvo il diritto e la facoltà della Procura Federale e della stessa Federazione di rimettersi integralmente, per quanto concerne il profilo sanzionatorio dei soggetti sportivi tesserati, alle decisioni degli Organi di Giustizia sportiva competenti.
Articolo 6
Selezione dei collaboratori
- I lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva e sono a contatto con gli atleti devono produrre l’intera documentazione richiesta dal Comitato organizzatore amici della Pedavena-Croce d’Aune A.S.D. prima di poter instaurare con la stessa un rapporto di lavoro o di collaborazione. Il rifiuto di produrre le certificazioni richieste impedisce la nascita del rapporto stesso.
- Il Comitato organizzatore amici della Pedavena-Croce d’Aune A.S.D. acquisisce il certificato del casellario giudiziario prima di instaurare un rapporto di lavoro o di collaborazione con coloro che sono coinvolti nell’attività sportiva a qualunque titolo.
- Il Comitato organizzatore amici della Pedavena-Croce d’Aune A.S.D. ha il potere di controllare periodicamente il possesso dei requisiti e delle certificazioni richieste anche durante l’esecuzione del contratto di lavoro o di collaborazione.
- È causa ostativa alla conclusione oppure alla prosecuzione del rapporto di lavoro aver ricevuto una condanna penale.
Articolo 7
Formazione
I lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva e sono a contatto con gli atleti devono partecipare ai corsi di formazione previsti dall’art. 5.2 e 5.5. Del Modello organizzativo e controllo dell’attività sportiva.
Articolo 8
Conflitti d’interesse e incompatibilità
- Allo scopo di evitare conflitti di interesse è vietato il cumulo di più funzioni in capo al medesimo soggetto. Sono sempre incompatibili le seguenti funzioni:
- Responsabile delle politiche di Safeguarding (Safeguarding Officer), istituito presso l’ACI;
- Allenatori, tecnici e tutti coloro che hanno rapporti continuativi con gli atleti;
- Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni.
- I destinatari del presente Codice etico sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l’interesse sportivo, in cui possano essere coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.
- Nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità, parimenti in ogni altro caso in cui il compimento di un’azione o di un comportamento possa compromettere il rispetto del principio di imparzialità ed indipendenza, è necessario astenersi.
- Pertanto, i destinatari del presente Codice devono:
- rivelare tempestivamente un interesse personale in qualsiasi situazione che possa ragionevolmente essere considerata coinvolta in un conflitto di interesse;
- astenersi dal prendere o influenzare decisioni che comportino un guadagno personale o familiare o una vasta popolarità;
- astenersi dal fornire favori ingiustificati a terze parti o associati o tesserati.
- Sono fatte salve specifiche discipline di incompatibilità e gestione del conflitto di interessi eventualmente previste per Commissari sportivi, tecnici e ufficiali di gara secondo le appendici al RSN.
Articolo 9
Riservatezza e trattamento dei dati personali
- Il Comitato organizzatore amici della Pedavena-Croce d’Aune A.S.D., garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante di violazioni del Codice di Condotta e il contenuto della segnalazione medesima, nel rispetto dei principi descritti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
- I dati personali contenuti nella segnalazione verranno conservati per un periodo massimo di cinque anni decorrente dalla conclusione del procedimento volto ad accertare la veridicità della segnalazione così come previsto dall’art. 12 del Modello organizzativo e controllo delle attività sportive.